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Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 09/02/1985 (Rv. 439196 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DA QUELLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439196-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DA QUELLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - NOZIONE.*

In materia di vendita, si ha consegna di "aliud pro alio" - che dà luogo all'ordinaria Azione contrattuale di risoluzione o adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex artt. 1490 e 1497 cod. civ. - non solo nell'ipotesi in cui la cosa consegnata appartenga a un genere del tutto diverso da quello pattuito, ma anche quando essa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale o a quell'altra funzione che le parti abbiano assunta come essenziale. Lo stabilire in concreto se si tratti di merce soltanto affetta da vizi o difetti, oppure di merce addirittura diversa da quella pattuita, importa apprezzamento di merito incensurabile in Sede di legittimità se correttamente motivato. (Conf 4085/82, mass n 422060; (Conf 5844/79, mass n 402505; (Conf 545/79, mass n 396665; (Conf 268/78, mass n 389558; (Conf 206/78, mass n 389498; (Conf 1773/61, mass n 882035).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)