Sez. 3, Sentenza n. 2276 del 10/12/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289283-02
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali - Modalità realizzativa - Indicazione - Richieste esplicite del soggetto agente o sue iniziative dirette all'immediato compimento dell'atto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, l'induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., può realizzarsi anche mediante condotte suggestive e sollecitazioni implicite ad accedere a rapporti sessuali, purché causalmente idonee, non essendo necessarie richieste esplicite o il compimento di atti comportanti l'avvio immediato di un rapporto di tal genere. (Fattispecie in cui l'induzione è stata ravvisata in comportamenti allusivi e sessualizzati posti in essere da un medico psichiatra nei confronti di una paziente, affetta da disturbo bipolare e "borderline" della personalità).
Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)