Sez. 6, Sentenza n. 21182 del 10/05/2007 Cc. (dep. 29/05/2007) Rv. 237083 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Comunicazione nei termini dell'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio attiguo del G.i.p. - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente comunicato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono stati depositati presso l'ufficio del G.i.p., allocato in ufficio spazialmente contiguo a quello del giudice del riesame, così da consentirne la immediata consultazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)