Sez. 2, Sentenza n. 974 del 19/01/2006 (Rv. 586245 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Formalità - Dichiarazione, notificazione, certificazione della morte - Lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, alla presenza del procuratore costituito della parte interessata - Equipollenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, conoscenza che deve concretizzarsi in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, cui, a tali fini, va equiparata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, effettuata alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)