diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 440 del 17/01/2002 (Rv. 551591 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetti automatici - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento da parte del soggetto interessato e non dal giorno dell'evento interruttivo - Conoscenza in forma legale - Dichiarazione, notificazione, certificazione morte - Sussistenza - Lettura ordinanza interruzione in udienza alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione - Equiparazione - Configurabilità - Tempestiva riassunzione del processo - Finalità anche di contestazione della legittimità sostanziale dell'ordinanza di interruzione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551591-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

A seguito del decesso del procuratore di una delle parti costituite il giudizio è interrotto "ope legis", a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice. A seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione; conoscenza che deve concretizzarsi in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, cui, a tali fini, va equiparata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, effettuata alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione. La tempestiva riassunzione del processo è in vero necessaria al fine di poter tempestivamente contestare anche la pretesa illegittimità sostanziale dell'ordinanza di interruzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)