Sez. 1, Sentenza n. 323 del 14/01/1981 (Rv. 410767 - 01)
ACQUE - PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - CANONE - DI UTENZA - DOVUTO ALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - DESTINAZIONE PUBBLICISTICA EX LEGE - INDISPONIBILITA CONSEGUENTE - PIGNORABILITA DA PARTE DEI CREDITORI DELL'ENTE - ESCLUSIONE.*
ACQUE - PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - CANONE - DI UTENZA - DOVUTO ALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - DESTINAZIONE PUBBLICISTICA EX LEGE - INDISPONIBILITA CONSEGUENTE - PIGNORABILITA DA PARTE DEI CREDITORI DELL'ENTE - ESCLUSIONE.*
Poiche l'art 4 del DL 17 aprile 1948 n 774 vincola il gettito dei canoni di utenza dovuti all'ente acquedotti siciliani alle spese di manutenzione ordinaria, di Esercizio e di ammortamento mutui e a quelle generali di esso ente, le entrate suddette, per effetto di tale specifica destinazione pubblicistica ex lege, danno luogo a crediti nei confronti dell'esattore incaricato della riscossione in base a ruoli nominativi (RD 23 febbraio 1942 n 369) che non sono disponibili da parte dell'ente se non per il raggiungimento di quelle specifiche finalita del pubblico servizio da esso gestito e risultano, come tali, impignorabili da parte di creditori dell'ente.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/02/1942 num. 369, Decreto Legge 17/04/1948 num. 774 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)