Sez. L, Sentenza n. 4417 del 17/05/1997 (Rv. 504478 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE | Esercitazioni pratiche nell'attività scolastica - Nozione - Attività degli insegnanti ed alunni delle scuole materne - Assimilabilità - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE
Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gli insegnanti e gli alunni di scuola materna a norma dell'art. 4, primo comma n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nonostante il riferimento di tale disposizione alle "esercitazioni pratiche" (ed esclusa a maggior ragione la rilevanza della menzione delle "esperienze tecnico-scientifiche" e delle "esercitazioni di lavoro"), poiché tale nozione fa riferimento ad un'applicazione sistematica e costante, diretta, attraverso una concentrata applicazione, all'apprendimento, mentre la scuola materna è incentrata su un'attività di gioco (nella quale rientra l'attività fisica svolta dai bambini della relativa fascia d'età), ricreativa e di intrattenimento, sia pure orientata allo sviluppo delle qualità e delle predisposizioni del bambino e contemperata da una appena accennata disciplina educativa, e comunque in tale scuola non si esige dagli alunni con carattere di obbligatorietà l'apprendimento degli insegnamenti impartiti, dovendosi avere verso di essi la tolleranza richiesta dalla loro tenera età.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 1 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)