Sez. L, Sentenza n. 1086 del 04/02/1987 (Rv. 450646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI APPRENDIMENTO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le attività didattiche e di apprendimento che, consistendo in esperienze tecnico-scientifiche, od in esercitazioni pratiche, o di lavoro, implicano l'esecuzione di un'attività manuale, rientrano nella tutela antinfortunistica, secondo il disposto degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando assoggettate all'Obbligo di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza che in ragione di tale specialità possa ritenersi violato il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost. In relazione alla generalità delle altre attività didattiche e di apprendimento. Pertanto l'attività di insegnante presso una scuola materna non rientrando tra quelle per cui è disposta la tutela antinfortunistica, non dà diritto a chi l'esegue alle relative prestazioni assicurative in caso di infortunio. (V 2245/74, mass n 370604).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)