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Sez. U, Sentenza n. 225 del 12/01/1984 (Rv. 432480 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - TERMINI RIDOTTI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432480-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - TERMINI RIDOTTI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla metà dei termini processuali nel procedimento di Cassazione, prevista dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, opera anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, pertanto, va dichiarato improcedibile ove sia depositato nella cancelleria della suprema Corte dopo il decorso di dieci giorni dall'ultima notifica. (Conf 4253/81, mass n 414930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)