Sez. U, Sentenza n. 4253 del 01/07/1981 (Rv. 414930 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE ALLA META - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - TERMINI RIDOTTI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE ALLA META - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - TERMINI RIDOTTI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*
In tema di controversie sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, poiche nel giudizio di Cassazione si applicano i termini fissati dal codice di rito ridotti alla meta, ai sensi dell'art 82 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (come modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), deve dichiararsi improcedibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e proposto. (Conf 1303/81, mass n 411902; (Conf 1237/80, mass n 404729; (Conf 690/79, mass n 396851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)