Sez. 6, Sentenza n. 5679 del 27/01/1975 Ud. (dep. 24/05/1975) Rv. 130093 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE- INDUSTRIA - EMISSIONI DI FUMO E DI PULVISCOLO - REATO DI CUI ALL'ART 20 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1966 N 615 - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE ALL'ART 674 COD PEN.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE- INDUSTRIA - EMISSIONI DI FUMO E DI PULVISCOLO - REATO DI CUI ALL'ART 20 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1966 N 615 - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE ALL'ART 674 COD PEN.*
Il fatto del titolare di un'impresa industriale avente ad oggetto la preparazione di materiale per fondere, che provoca emissioni di fumo e di pulviscolo atte ad offendere ed imbrattare persone, fuori dei casi consentiti dalla legge, realizza l'ipotesi prevista dall'art 674 cod pen, e non quella di cui all'art 20 della legge 13 luglio 1966 n 615, che sancisce l'Obbligo per le industrie di apprestare determinati impianti o dispositivi contro l'inquinamento atmosferico, incriminando il solo fatto dell'omesso apprestamento di tali mezzi cautelativi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)