Sez. 6, Sentenza n. 4681 del 10/01/1977 Ud. (dep. 02/04/1977) Rv. 135571 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - FATTO PERICOLOSO DI COSE - IMPRESA INDUSTRIALE - EMISSIONE DI FUMO E DI PULVISCOLI ATTI AD OFFENDERE PERSONE - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART 674 COD PEN - ASSORBIMENTO NEL REATO DI CUI ALL'ART 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966, N 615 - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - FATTO PERICOLOSO DI COSE - IMPRESA INDUSTRIALE - EMISSIONE DI FUMO E DI PULVISCOLI ATTI AD OFFENDERE PERSONE - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART 674 COD PEN - ASSORBIMENTO NEL REATO DI CUI ALL'ART 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966, N 615 - ESCLUSIONE.*
Il fatto del titolare di un'impresa industriale, avente ad oggetto la preparazione di materiali per fondere, che provochi emissione di fumo e di pulviscoli Atti ad offendere ed imbrattare persone, nei casi non consentiti dalla legge, realizza l'ipotesi prevista dallo art 674 cod pen e non quella di cui all'art 20 della legge 13 luglio 1966, n 615, che sancisce l'Obbligo per le industrie di apprestare impianti o dispositivi contro l'inquinamento atmosferico, incriminando il solo fatto dell'omesso apprestamento di tali mezzi cautelativi. La citata norma dell'art 20 della legge antinquinamento non puo infatti considerarsi speciale rispetto alla norma di cui all'art 674 cod pen o comunque assorbire il fatto previsto da quest'ultima. L'art 20 legge antinquinamento punisce il solo fatto dell'omesso apprestamento nelle industrie di impianti e dispositivi Atti ad evitare i pericoli d'inquinamento dell'ambiente, mentre l'art 674 cod pen prevede una diversa condotta e un diverso evento (il fatto cioe di provocare emissioni di fumo, gas, vapori, Atti ad offendere, molestare o imbrattare persone), condotta ed evento che, nella valutazione legislativa, non sono compresi nella previsione del citato art 20 della legge del 1966. (Conf mass n 130093; (Conf mass n 127130).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)