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Sez. 5 - , Sentenza n. 27086 del 28/12/2016 (Rv. 642375 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 – Utilizzo dell’immobile per attività propedeutiche a quelle istituzionali – Spettanza.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642375-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l'immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l'ottenimento di permessi o concessioni o l'indizione di gare d'appalto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)