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Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 09/02/1987 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175262 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VAGLIO DELLA SUA ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175262-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VAGLIO DELLA SUA ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - NECESSITÀ.*

La chiamata di correo, ai fini della utilizzazione processuale, deve essere vagliata nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca. Da un lato va esaminata la personalità del suo autore e delle cause che l'hanno determinata (attendibilità intrinseca); dall'altro vanno ricercati riscontri oggettivi, cioè elementi certi ed univoci che escludano ogni diversa conclusione (attendibilità estrinseca).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)