Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 09/02/1987 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175262 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VAGLIO DELLA SUA ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VAGLIO DELLA SUA ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - NECESSITÀ.*
La chiamata di correo, ai fini della utilizzazione processuale, deve essere vagliata nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca. Da un lato va esaminata la personalità del suo autore e delle cause che l'hanno determinata (attendibilità intrinseca); dall'altro vanno ricercati riscontri oggettivi, cioè elementi certi ed univoci che escludano ogni diversa conclusione (attendibilità estrinseca).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)