Sez. L, Sentenza n. 15268 del 06/07/2007 (Rv. 598723 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Presidenza dei medici generici - Integrazione al minimo - Determinazione del trattamento complessivo in godimento - Pensione erogata dal fondo speciale dei medici generici - Cumulo con la pensione ordinaria del fondo di previdenza generale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Con riferimento al trattamento di pensione dei medici generici, ai fini dell'integrazione al minimo, il trattamento mensile erogato dal Fondo di previdenza generale degli assicurati ENPAM deve essere cumulato con la quota virtuale mensile dell'anticipo in capitale della pensione erogata dal Fondo speciale per i medici generici, con la conseguenza che non compete l'integrazione al trattamento minimo ove questo sia superato per effetto del detto cumulo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)