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Sez. L, Sentenza n. 3220 del 14/02/2006 (Rv. 588791 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Pagamento "pro rata" - Art.8 legge n.153 del 1969 - Specialità - Integrazione al minimo - Riassorbimento - Condizioni
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588791-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati "pro rata", l'art. 8 della legge n. 153 del 1969, che ha ad oggetto pensioni il cui diritto "è acquisito in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali" è disposizione speciale intesa a regolare le pensioni che si conseguono con il cumulo di periodi assicurativi svolti in Italia e all'estero. Detta norma prevede che quando sussistono i prescritti requisiti secondo la legge italiana, viene erogata una anticipazione della pensione INPS, in attesa della maturazione del pro rata estero, e questa anticipazione deve essere integrata al minimo. La medesima norma dispone poi che l'integrazione al minimo verrà riassorbita quando, e nella misura in cui, verrà erogato il pro rata estero, essendo ovviamente incongruo continuare ad integrare il pro rata italiano allorquando, con la maturazione del trattamento estero, la pensione complessivamente percepita diventi superiore al trattamento minimo.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)