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Sez. 3, Sentenza n. 220 del 23/01/1976 (Rv. 378877 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - DEROGHE ALLA COMPETENZA PER VALORE E TERRITORIO - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378877-01

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - DEROGHE ALLA COMPETENZA PER VALORE E TERRITORIO - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La deroga alle regole ordinarie sulla Competenza per territorio e per valore disposta dagli artt 31 e 32 cod proc civ per la cognizione della domanda di garanzia, a favore del giudice competente a decidere la domanda principale, opera soltanto nel caso di garanzia propria, la quale ricorre, non soltanto allorche fra la causa principale e quella accessoria si verifichi un'identita di titolo, ma anche quando fra le due domande ricorra una connessione obbiettiva di titoli, nel senso che l'uno e concatenato all'altro, ovvero, infine, quando sia unico il fatto generatore della responsabilita prospettata con l'Azione principale e con quella di garanzia. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto sussistere l'anzidetta deroga sotto il profilo della garanzia propria in un caso in cui sia l'Azione principale proposta dal compratore contro il venditore a norma dell'art 1489 cod civ, sia l'Azione di garanzia proposta dal venditore contro il suo dante causa, si fondavano su di un unico fatto generatore della responsabilita di ambedue i convenuti, rappresentato dall'esistenza sul fondo di una servitus altius non tollendi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)