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Sez. U, Sentenza n. 5774 del 03/11/1981 (Rv. 416484 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - IDENTIFICAZIONE CON LA CONNESSIONE EX ARTT. 31 E 36 COD. PROC. CIV. - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI PROPOSTA DAL VENDITORE, CONVENUTO DAL COMPRATORE, INVOCANTE A SUA VOLTA TALE GARANZIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO VENDITORE STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO EX ART. 4 N. 3 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416484-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - IDENTIFICAZIONE CON LA CONNESSIONE EX ARTT. 31 E 36 COD. PROC. CIV. - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI PROPOSTA DAL VENDITORE, CONVENUTO DAL COMPRATORE, INVOCANTE A SUA VOLTA TALE GARANZIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO VENDITORE STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO EX ART. 4 N. 3 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

La connessione fra domande, contemplata dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ. quale criterio di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, deve identificarsi con la connessione idonea a determinare modificazioni della Competenza, secondo la previsione degli artt. 31 e 36 cod. proc. civ., pertanto, qualora il venditore, convenuto dal compratore con Azione di garanzia per vizi, invochi a sua volta tale garanzia nei confronti del proprio venditore straniero, quale mezzo al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa di detto compratore, deve escludersi che la giurisdizione del giudice italiano, sulla domanda proposta contro lo straniero, possa essere affermata in base al menzionato criterio di collegamento, atteso che si verte in un'ipotesi di garanzia impropria, cioè fondata su un rapporto contrattuale autonomo e distinto, la quale esula dalla previsione dell'art. 32 cod. proc. civ., concernente la sola garanzia propria, fondata sullo stesso titolo o su un titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale. (V 3544/76, mass n 382300; (V 220/76, mass n 378877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)