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Sez. L, Sentenza n. 5106 del 04/09/1980 (Rv. 408966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PATTO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE IMPLICANTE L'IMPEGNO DEL SECONDO A NON RISCUOTERE LE RETRIBUZIONI MATURATE E L'OBBLIGO DEL PRIMO DI CORRISPONDERE, ALLA FINE DEL RAPPORTO, LE SOMME MATURATE PIU GLI INTERESSI - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PATTO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE IMPLICANTE L'IMPEGNO DEL SECONDO A NON RISCUOTERE LE RETRIBUZIONI MATURATE E L'OBBLIGO DEL PRIMO DI CORRISPONDERE, ALLA FINE DEL RAPPORTO, LE SOMME MATURATE PIU GLI INTERESSI - NATURA - EFFETTI.*

Il patto con il quale il lavoratore si impegna a non riscuotere le retribuzioni maturate ed il datore di lavoro si obbliga a corrispondere allo stesso lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, una somma pari all'insieme delle retribuzioni maggiorate da un interesse convenzionalmente pattuito, integra un deposito irregolare feneratizio, ove la ritenzione della somma da parte del datore di lavoro realizza, con una ficta traditio, il requisito della consegna o del ricevimento della somma. Conseguentemente, tale pattuizione comporta la novazione della originaria obbligazione del datore di lavoro in ordine alla corresponsione della retribuzione e, correlativamente con la sottrazione del credito cosi derivato per il lavoratore alla tutela dell'art 2113 cod civ, la possibilita di una sua valida rinuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)