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Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 16/03/2000 (Rv. 534804 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Credito nei confronti del consorzio derivante da conferimento di prodotti agricoli - Mancata riscossione - Corresponsione dei relativi interessi - "Ficta traditio" - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Trasformazione del credito - Esclusione - Riconoscimento del privilegio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534804-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

In tema di crediti nei confronti di consorzio agrario, derivanti dal conferimento di prodotti agricoli, la mancata riscossione della relativa somma, accompagnata dalla circostanza della corresponsione di interessi sulla stessa da parte del consorzio, non integra di per sè, in assenza della prova di un rapporto di deposito finanziario, distinto da quello di conferimento, una "ficta traditio", idonea alla costituzione di un deposito irregolare, o alla novazione del precedente rapporto. Ne consegue che, in detta ipotesi, il credito derivante da detto conferimento non si trasforma in un diverso credito, e, pertanto, continua ad avere privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 4, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)