Sez. 1, Sentenza n. 11402 del 02/11/1995 (Rv. 494499 - 01)
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - PERDITA DI AGEVOLAZIONI FISCALI | Costruzione senza concessione edilizia od in contrasto con essa - Provvedimento di sanatoria - Decadenza dai benefici fiscali - Esclusione.
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - PERDITA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
L'art. 15 legge n. 765 del 1967 - secondo cui le opere iniziate senza licenza edilizia od in contrasto con essa (in quanto realizzate in violazione di specifiche prescrizioni in tema di altezza, cubatura, distacchi, etc.) non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti e determinano la decadenza da quelle conseguite-, che trova la sua "ratio" nella tutela della pianificazione urbanistica e nella non meritevolezza del beneficio tributario da parte di chi non abbia rispettato tale pianificazione, va interpretato nel senso che la sanzione amministrativa da esso prevista non opera - o, se già operante, cessa d'operare - ove riguardo alle opere compiute senza o in contrasto con la licenza sia intervenuto un provvedimento di sanatoria prima che il provvedimento dichiarativo della decadenza dal beneficio fiscale sia divenuto inoppugnabile.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)