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Sez. 1, Sentenza n. 10538 del 25/10/1997 (Rv. 509276 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Lavori di manutenzione straordinaria di un edificio - Aliquota agevolata del 4 per cento - Mancata applicazione - Differenza rispetto all'importo determinato in base alla aliquota ordinaria - Committente dei lavori - Ripetizione nei confronti dell'appaltatore - Ammissibilità - Autorizzazione dei lavori - Rilascio in sanatoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509276-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

L'appaltatore, che sul corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria di un edificio riscuota l'IVA, dovuta dal committente, applicando l'aliquota del 19 per cento anziché l'aliquota agevolata del 4% prevista dall'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693 (convertito in legge 30 dicembre 1980 n. 687), è tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme versate in eccedenza, ancorché l'autorizzazione dei lavori da parte della competente autorità comunale sia stata rilasciata in sanatoria al committente al momento della loro ultimazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Legge 30/12/1980 num. 687, Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)