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Sez. 2, Sentenza n. 21229 del 14/10/2010 (Rv. 614618 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Dichiarazioni di portata negoziale - Attribuibilità alla parte - Sussistenza - Conseguenze - Ratifica dell'operato del "falsus procurator".
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614618-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "falsus procurator".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)