Sez. 2, Sentenza n. 21229 del 14/10/2010 (Rv. 614618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Dichiarazioni di portata negoziale - Attribuibilità alla parte - Sussistenza - Conseguenze - Ratifica dell'operato del "falsus procurator".
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "falsus procurator".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)