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Sez. 3, Sentenza n. 16221 del 18/11/2002 (Rv. 558567 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Forma - Diffida effettuata da soggetto diverso dalla parte del contratto e in suo nome - Ratifica - Sottoscrizione dell'atto di citazione che richiama la diffida - Sufficienza - Necessità di espresso conferimento del potere di ratifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558567-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

L'attore, con la sottoscrizione della procura "ad litem", a margine o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto, e quindi le dichiarazioni di natura negoziale in esso contenute (Nella specie, la S.C. ha affermato che la sottoscrizione della procura "ad litem" implica la ratifica della diffida ad adempiere fatta in nome della parte e richiamata in citazione, escludendo che, a detto fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica della dichiarazione negoziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)