Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 06/05/1978 (Rv. 391567 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - CLAUSOLA "FRANCO CONSEGNA ARRIVO" - DEROGA ALLA DISCIPLINA EX ART 1510 COD CIV - ESCLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - CLAUSOLA "FRANCO CONSEGNA ARRIVO" - DEROGA ALLA DISCIPLINA EX ART 1510 COD CIV - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'apposizione, in un contratto di compravendita di cose che debbono essere trasportate da un luogo all'altro, della clausola "franco consegna arrivo" o di altra equivalente (come "franco stazione arrivo" o "franco destino") non vale di per se come deroga alla disciplina contenuta nell'art 1510 cod civ, secondo cui salvo patto contrario, il venditore si libera dall'Obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, restando a carico del compratore le spese del trasporto: perche possa ritenersi l'efficacia derogativa di tale clausola, infatti, e necessaria la prova del concorso di elementi precisi e univoci, Atti a dimostrare la volonta delle parti in tal senso. (Conf 1804/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)