Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 25/03/1999 (Rv. 524528 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | "Vendita con spedizione" - Ipotesi normale - Presunzione - Deroga - possibilità - Necessità di elementi precisi e univoci.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
L'art. 1510, secondo comma cod. civ. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della "vendita con spedizione", mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa "una vendita con consegna all'arrivo". La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della "vendita con spedizione", perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)