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Sez. 2, Sentenza n. 4591 del 08/07/1983 (Rv. 429462 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429462-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

A fronte della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, la risoluzione di diritto del contratto, secondo la disciplina degli artt. 1456 e 1457 cod. civ., prescinde da ogni indagine sulla Rilevanza dell'inadempimento e sulla essenzialità di detto termine, ma postula, oltre alla sussistenza dell'inadempimento stesso, la sua imputabilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)