Sez. 2, Sentenza n. 4591 del 08/07/1983 (Rv. 429462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
A fronte della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, la risoluzione di diritto del contratto, secondo la disciplina degli artt. 1456 e 1457 cod. civ., prescinde da ogni indagine sulla Rilevanza dell'inadempimento e sulla essenzialità di detto termine, ma postula, oltre alla sussistenza dell'inadempimento stesso, la sua imputabilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)