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Sez. 2, Sentenza n. 5710 del 27/06/1987 (Rv. 454138 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA E IMPUTABILITÀ DELLO INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454138-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TERMINE ESSENZIALE - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA E IMPUTABILITÀ DELLO INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.*

In presenza di clausola risolutiva espressa, come pure di termine essenziale, la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1456- 1457 cod. civ. postula pur sempre la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto l'esistenza di dette pattuizioni elimina soltanto la necessità dell'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti, ma non incide, invece, sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti, né configura una responsabilità senza colpa. (V 5357/80, mass n 409236; (Conf 4591/83, mass n 429462; (Conf 4023/83, mass n 428970; (Conf 6344/80, mass n 410086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)