Sez. 2, Sentenza n. 601 del 28/02/1972 (Rv. 356649 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI PER TALI CREDITI DISPOSTA DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIPARTO PARZIALE IN UNA PROCEDURA FALLIMENTARE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI PER TALI CREDITI DISPOSTA DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIPARTO PARZIALE IN UNA PROCEDURA FALLIMENTARE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
L'art 66 n 5 della legge 30 aprile 1969 n 153, nello stabilire il nuovo ordine dei privilegi, dispone che le norme dettate si applicano anche se il privilegio che esso regola e stato fatto valere anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, purche la procedura sia ancora in corso in tale momento. L'applicazione dello ius superveniens nel corso del processo trova peraltro un limite insuperabile non soltanto nel C.d. giudicato esterno, ma anche nel giudicato interno formatosi a seguito di preclusioni. Pertanto, il nuovo ordine di privilegi non puo ricevere applicazione allorquando nella procedura fallimentare, in base a provvedimento definitivo ed esecutivo di riparto parziale anteriore alla legge citata, formato in base all'ordine di privilegi all'epoca vigenti, siano state assegnate e pagate ai creditori le somme realizzate, poiche detto provvedimento - come risulta dall'art 114 (possibilita di recupero delle somme pagate ai creditori solo in caso di revocazione) e 122 della legge fallimentare (divieto di concorso dei creditori per le somme gia percepite nelle precedenti ripartizioni) - da luogo ad una reclusione e ad un giudicato interno alla procedura fallimentare.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 122, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 122, Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 114, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 114, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)