Sez. 2, Sentenza n. 2374 del 13/07/1972 (Rv. 359783 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI ESECUTIVITA DEL RIPARTO PARZIALE - EFFICACIA - NUOVO ORDINE DEI PRIVILEGI DISPOSTO DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI ESECUTIVITA DEL RIPARTO PARZIALE - EFFICACIA - NUOVO ORDINE DEI PRIVILEGI DISPOSTO DALL'ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - INAPPLICABILITA.*
I decreti del giudice delegato, i quali stabiliscono piani di riparto parziale e li rendono esecutivi, anche se non costituiscono una vera e propria cosa giudicata precludono ogni successivo riesame o questione in ordine all'esistenza, entita ed efficacia dei crediti ammessi ed all'esistenza delle cause di prelazione; e pertanto la norma dell'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, la quale stabilisce un nuovo ordine dei privilegi anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, se il privilegio e fatto valere posteriormente, non puo trovare applicazione in relazione ai riparti parziali gia disposti dal giudice delegato, ma soltanto rispetto agli ulteriori riparti parziali ed in Sede di riparto definitivo. (Conf 601'72, mass n 356649; 3600'71, mass n 355317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)