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Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 21/04/2026 (Rv. 677918-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Proponibilità per la verifica della regolarità della statuizione adottata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)