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Sez. T, Sentenza n. 32732 del 16/12/2025 (Rv. 677243-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Decreto di estinzione ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva - Ammissibilità - Istanza di esame nel merito del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 2025-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)