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Sez. 3, Sentenza n. 3475 del 01/12/1972 (Rv. 361372 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCREZIONALITA - DISCIPLINA DELLE PRESUNZIONI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361372-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - DISCREZIONALITA - DISCIPLINA DELLE PRESUNZIONI - INAPPLICABILITA.*

Costituisce Esercizio di una facolta discrezionale del giudice di merito la valutazione del contegno processuale delle parti, al fine di derivarne argomenti di prova, e ad esso non sono applicabili le norme sulla prova per presunzioni, di cui agli articoli 2727 e seguenti cod civ, attesa l'intrinseca diversita delle due indagini. (V 1017'72, mass n 357356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)