Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 31/03/1972 (Rv. 357356 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, Esercizio di una facolta discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, la valutazione del contegno processuale delle parti e, a tali effetti, anche del sistema difensivo che la parte adotta o direttamente con le sue dichiarazioni o a mezzo del suo procuratore. (V 878'71, mass n 350770).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)