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Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 31/03/1972 (Rv. 357356 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357356-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, Esercizio di una facolta discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, la valutazione del contegno processuale delle parti e, a tali effetti, anche del sistema difensivo che la parte adotta o direttamente con le sue dichiarazioni o a mezzo del suo procuratore. (V 878'71, mass n 350770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)