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Sez. 3, Sentenza n. 9 del 04/01/1974 (Rv. 367496 - 01)

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE - MANCATA FISSAZIONE - CONGRUITA DEL TERMINE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367496-01

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE - MANCATA FISSAZIONE - CONGRUITA DEL TERMINE - CONDIZIONI.*

Quando l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione puo essere legittimamente richiesta dal creditore - senza il previo ricorso al giudice perche fissi il termine - allorche sia trascorso un lasso di tempo che il giudice - con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalita, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti - ritenga congruo. Tale principio e applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l'accipiens puo esercitare la facolta di restituire la merce ricevuta anziche pagarne il prezzo di stima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)