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Sez. 3, Sentenza n. 222 del 17/01/1978 (Rv. 389511 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*
Stato
decisa il 1978-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389511-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*

In caso di Esercizio del diritto di riscatto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, il riscattante e tenuto ad eseguire, o quanto meno ad offrire, il versamento del prezzo nello stesso termine posto in tema di Esercizio del diritto di prelazione, e cioe entro tre mesi dalla dichiarazione di riscatto, salva la prevista sospensione del termine qualora sia presentata domanda, ammessa all'istruttoria, per la concessione del mutuo agevolato. (Conf 516/77, mass n 384070).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)