Sez. 3, Sentenza n. 222 del 17/01/1978 (Rv. 389511 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*
In caso di Esercizio del diritto di riscatto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, il riscattante e tenuto ad eseguire, o quanto meno ad offrire, il versamento del prezzo nello stesso termine posto in tema di Esercizio del diritto di prelazione, e cioe entro tre mesi dalla dichiarazione di riscatto, salva la prevista sospensione del termine qualora sia presentata domanda, ammessa all'istruttoria, per la concessione del mutuo agevolato. (Conf 516/77, mass n 384070).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)