Sez. 3, Sentenza n. 307 del 15/01/1979 (Rv. 396387 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Esercizio del diritto di prelazione agraria, ai fini della sospensione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo di acquisto, non e sufficiente che il coltivatore presenti la domanda di mutuo e ne dia comunicazione al proprietario, ma e necessario che, prima della scadenza del termine, egli fornisca al venditore la prova dell'ammissione della domanda stessa all'istruttoria, esibendogli il certificato del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. (V 717/78; (V 222/78, mass n 389511; (V 1767/77, mass n 385483; (V 2323/76, mass n 381114).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)