Sez. L, Sentenza n. 5390 del 27/04/2000 (Rv. 536029 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Compensazione delle spese - Ammissibilità anche in caso di completa vittoria del pensionato o dell'assicurato - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in riferimento agli artt.3, 24, comma terzo e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma terzo, 38 e 3 Cost., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di merito di compensare parzialmente o per intero le spese processuali sopportate dai pensionati o assicurati in giudizi di natura previdenziale o assistenziale anche in caso di completa vittoria. Tale norma, infatti, non si pone in contrasto con l'esigenza di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione o più in generale i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita né da origine ad ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori. Invero, da una valutazione complessiva della normativa delle spese processuali nelle controversie di cui si tratta emerge che la natura e le specifiche finalità delle prestazioni per le quali esse sono instaurate ricevono ampia considerazione non solo nel particolare regime di favore previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. previsto per il caso di soccombenza del lavoratore ma altresì nella possibilità, riconosciuta agli assistiti dall'art. 446 cod. proc. civ., di avvalersi delle prestazioni offerte dagli istituti di patronato (che, fra i loro compiti istituzionali, annoverano anche l'assistenza in sede giudiziaria) nonché nella facoltà, per i non abbienti, di usufruire del gratuito patrocinio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 3, Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 446, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)