Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 07/04/1971 (Rv. 351024 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - 'CAUSA SIMULANDÌ - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE IN SUBORDINE DI AZIONE REVOCATORIA - IRRILEVANZA*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - 'CAUSA SIMULANDÌ - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE IN SUBORDINE DI AZIONE REVOCATORIA - IRRILEVANZA*
L'accertamento della 'causa simulandì, pur costituendo un importante indice rivelatore della simulazione, non e tuttavia elemento indispensabile per affermare la natura fittizia dell'atto impugnato. Il motivo concreto per il quale le parti si inducono a creare cio che non vogliono, o a dare vita ad una mera apparenza, costituisce un elemento che resta al di fuori della simulazione, e non puo quindi essere annoverato tra le componenti essenziali della stessa. Ne lo accertamento diventa essenziale quando sia proposta in subordine la Azione revocatoria, giacche anche in tali casi il giudice deve accertare, prima di passare all'esame della istanza subordinata, se sussista la prova dell'accordo simulatorio, la quale puo essere raggiunta indipendentemente dall'accertamento del fine propostosi dai contraenti. (V 2660'68, mass n 335191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)