Sez. 2, Sentenza n. 4323 del 11/05/1987 (Rv. 453069 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA "CAUSA SIMULANDI" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA "CAUSA SIMULANDI" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima, restando rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio. (V 1027/71, mass n 351024; (Conf 7728/86, mass n 449705; (Conf 1619/85, mass n 439602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)