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Sez. 3, Sentenza n. 18900 del 02/04/2008 Cc. (dep. 09/05/2008) Rv. 239917 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Opere realizzate in zona di inedificabilità assoluta - Distanza minima tra cimiteri e centri abitati - Inderogabilità.
Stato
decisa il 2008-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239917-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, il limite minimo della fascia di rispetto che deve frapporsi tra opere cimiteriali e centri abitati, di cui all'art. 338 del T.U. Leggi sanitarie (come modificato dall'art. 28, comma primo, legge n. 166 del 2002) e pari a metri cinquanta, è inderogabile sia nell'ipotesi di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli già esistenti, sia nell'ipotesi, specularmente opposta, di esecuzione, ampliamento o costruzione di nuovi edifici in zone contigue all'area cimiteriale.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 28, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 28, Regio Decr. 24/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)