diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 20266 del 31/07/2018 (Rv. 650054 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Compravendita di immobile conclusa da procuratore "ad negotia" della parte alienante - Soggetto coobbligato al pagamento dell'imposta di registro - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650054-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, il procuratore della parte alienante per la stipula del contratto sottoposto a registrazione non è coobbligato al pagamento dell'imposta non rientrando tra i soggetti passivi individuati dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)