Sez. 5 - , Sentenza n. 13139 del 25/05/2018 (Rv. 648668 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Obbligo di pagamento delle parti contraenti - Solidarietà paritetica - Sussistenza - Solidarietà dipendente - Distinzione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 634 del 1972 (applicabile "ratione temporis" e riprodotto, in seguito, dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986): in particolare, si tratta di un'ipotesi di solidarietà paritetica - che ricorre quando tutti i coobbligati sono ugualmente interessati al presupposto impositivo, e non di solidarietà dipendente, nella quale, invece, il vincolo per il pagamento riguarda, oltre ai coobbligati che hanno realizzato la fattispecie principale, anche soggetti che hanno posto in essere un'attività secondaria rispetto a quella che manifesta la capacità contributiva - con la conseguenza che ciascun debitore è tenuto per l'intero nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale nella riscossione non è vincolata né dal beneficio dell'ordine, né da quello di previa escussione, mirando la norma a rendere più sicura ed agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)