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Sez. 2, Sentenza n. 2366 del 04/08/1962 (Rv. 253537 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - RIDUZIONE DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE INDICATE IN UNA SPECIFICA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO IN MISURA INFERIORE A QUELLA INDICATA NEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253537-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - RIDUZIONE DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE INDICATE IN UNA SPECIFICA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO IN MISURA INFERIORE A QUELLA INDICATA NEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MOTIVAZIONE.*

Anche l'ordinanza, emessa nella speciale procedura prevista per la liquidazione dei diritti ed onorari in materia giudiziale civile, deve essere sufficientemente e logicamente motivata, nel senso che sia possibile seguire ed intendere il ragionamento effettuato per giungere ad una determinata decisione e per accogliere o respingere le tesi hinc et inde proposte, cio tanto piu in quanto l'ordinanza in discorso ha il contenuto sostanziale di sentenza ed e sottoposta, per lo art 111 della Costituzione al potere di controllo della Corte di Cassazione, controllo di legittimita che non e possibile effettuare ove manchi e non sia dato conoscere la ragione logico-giuridica della decisione. Il giudice, in presenza di una nota specifica, concernente i diritti di procuratore, quando intenda limitare o ridurre alcune delle voci indicate, deve dare ragione di siffatta riduzione o eliminazione onde sia possibile effettuare, attraverso il relativo riscontro, il controllo di legittimita del suo operato rispetto ai precetti ed ai limiti di tariffa e di legge. Per analoghe ragioni, in materia di liquidazione di onorari, il giudice, che intenda liquidare i predetti in misura inferiore a quella risultante dal parere del consiglio dell'ordine, deve enunciare specificamente le ragioni del proprio convincimento, precisando le voci non dovute e quelle dovute in misura minore.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 27, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)