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Sez. L, Sentenza n. 4445 del 20/04/1995 (Rv. 491931 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza a favore dell'avvocato e nei confronti del suo cliente - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Mancata indicazione delle violazioni delle tariffe professionali - Influenza.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491931-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. contro provvedimenti che abbiano la natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza, prevista dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, di liquidazione di spese, onorari e diritti, a favore di un avvocato, o un procuratore, e nei confronti del suo cliente, è circoscritto alla violazione di legge, e quindi con esso può farsi valere solo la radicale mancanza della motivazione (costituente violazione della prescrizione al riguardo posta dal primo comma dello stesso art. 111), con esclusione dei diversi vizi, previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., della insufficienza e non razionalità della motivazione medesima. Conseguentemente non è suscettibile di accoglimento, neanche sotto il profilo del difetto della motivazione, il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga una essenziale ma sufficiente motivazione basata sul richiamo dell'avvenuta valutazione del contenuto dell'istanza, della relativa documentazione e delle osservazioni della parte resistente, se il ricorso stesso, oltre a contenere un riferimento a elementi di fatto e a documenti, non articoli specificamente, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. le doglianze relative al mancato rispetto delle tariffe professionali, precisando le concrete violazioni in cui il giudice di merito sarebbe incorso rispetto alle singole prestazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)