Sez. 6, Sentenza n. 15952 del 28/03/2012 Ud. (dep. 26/04/2012) Rv. 252588 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Obbligazione di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio naturale - Presupposti - Prova della filiazione naturale - Necessità - Modalità della prova - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
L'obbligazione, penalmente rilevante ex art. 570, comma secondo, cod. pen., in capo al padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio presuppone la prova della filiazione da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza che aveva condannato il padre naturale, ritenendo provato il rapporto di filiazione sulla scorta delle sole dichiarazioni della madre).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)