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Sez. 6, Sentenza n. 51215 del 12/11/2014 Ud. (dep. 10/12/2014) Rv. 261419 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Obbligazione di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio naturale - Presupposti - Accertamento giudiziale della paternità - Necessità - Esclusione - Consapevolezza della paternità in capo all'agente - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261419-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., l'obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell'accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo "status". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato in ordine alla sussistenza della predetta consapevolezza, alla luce sia delle informazioni prontamente fornite dalla madre del minore all'imputato fin dalla fase della gestazione, sia dalla successiva condotta tenuta da quest'ultimo, rifiutatosi sistematicamente di effettuare gli accertamenti sanitari idonei a far chiarezza sulla paternità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)