Sez. 3, Sentenza n. 6272 del 18/04/2003 (Rv. 562297 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Vendita - Sospensione - Condizioni - Potere discrezionale del giudice dell'esecuzione - Incensurabilità in cassazione - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Termine per l'emissione dell'ordinanza di sospensione - Presupposti - Aggiudicazione - Configurabilità - Esclusione - Trasferimento del bene - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
In tema di esecuzione immobiliare, la sospensione della vendita del bene aggiudicato, rimessa ai sensi dell'art.586 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge 203 del 2001, alla valutazione discrezionale - come tale non censurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione - del giudice dell'esecuzione, può essere disposta fino al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento, che ha efficacia traslativa della proprietà del bene, non essendo essa sospensione preclusa dall'ordinanza di aggiudicazione che ha natura non decisoria e non definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 19 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)