Sez. 3, Sentenza n. 10251 del 20/05/2015 (Rv. 635448 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Istanza di sospensione - Deposito dopo la sottoscrizione ma prima del deposito del decreto di trasferimento - Ammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicchè è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)