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Sez. L, Ordinanza n. 19530 del 16/07/2024 (Rv. 671871-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI | Figli inabili - Requisito dell'inabilità previsto dall'art. 8 della Legge n. 222 del 1984 - Accertamento - Criterio concreto - Applicabilità - Estremi.
Stato
decisa il 2024-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671871-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI

L'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.

Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)